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2) FONDO DI GARANZIA, NO GRAZIE
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2) FONDO DI GARANZIA, NO GRAZIE
Prendendo le mosse da questo dato normativo si potrà ipotizzare che, per l’esercizio di attività legata al turismo, sia essa agenzia di viaggio, tour operator, vettore o altro, l’assicurazione richiesta potrebbe non essere soltanto quella di cui alla convenzione di Bruxelles ma, in maniera più completa, una polizza atta a garantire il consumatore del preciso adempimento degli obblighi assunti, come richiede la norma sopra citata
Di conseguenza, se le prestazioni al consumatore sono garantite dalla polizza assicurativa, appare del tutto inutile ricorrere al Fondo di Garanzia che tornerebbe ad essere l’importantissimo strumento di tutela ipotizzato dal legislatore.
Tuttavia, l’esperienza processuale suggerisce un altro passaggio che dovrebbe integrare il dato normativo che riguarda la risarcibilità diretta da parte del compagnia assicuratrice a favore del viaggiatore.
Se, dunque, ciascun operatore fosse dotato di una polizza, così come richiesta dalla Regione Lombardia, che non si limiti alla copertura di cui alla CCV, e se venisse consentito al consumatore l’azione diretta nei confronti delle assicurazioni, si verrebbero ad ingenerare effetti benefici a catena, con conseguenze rivoluzionarie:
1.innanzitutto, la mancanza di detta polizza impedirebbe ai tour operator o agenti di viaggio non “solidi” di entrare nel mercato
2.il consumatore avrebbe la possibilità di rivolgersi all’operatore, o all’agenzia, chiamando in giudizio anche la compagnia assicuratrice
3.l’eccessiva “sinistrosità” da parte dell’operatore, o dell’agenzia, legittimerebbe la compagnia assicuratrice a non rinnovare la polizza, ripulendo così il mercato da quei soggetti impossibilitati a garantire la propria professionalità verso i propri clienti;
4.il fondo di garanzia non avrebbe più alcuna ragione di esistere nella forma attuale.
Se questo tipo di garanzia, che in realtà in molti campi è già a regime, dovesse essere estesa a vettori, albergatori e a tutto il mercato turistico, si otterrebbe il risultato di metterlo in sicurezza senza costi pubblici, affidando al privato (leggasi Compagnie Assicuratrici) il giudizio di affidabilità nei confronti dell’operatore.
Queste considerazioni, che a prima vista possono sembrare rivoluzionarie (nel bene o nel male) in realtà sono in gran parte previste dalle varie norme che regolano i singoli settori di cui i mercato del turismo si compone e l’intervento legislativo servirebbe a coordinare le varie discipline e ad integrarle dove occorre.
Tuttavia, l’anello debole di questo sistema, come spesso Autotutela ha potuto constatare, rimane l’azione di vigilanza e controllo che, per sua natura e vicinanza al territorio, non può che essere esercitata dalle Province.
Avv.to FABRIZIO STEFANELLI – Ufficio Legale di Autotutela
Fonte:Autotutela
Di conseguenza, se le prestazioni al consumatore sono garantite dalla polizza assicurativa, appare del tutto inutile ricorrere al Fondo di Garanzia che tornerebbe ad essere l’importantissimo strumento di tutela ipotizzato dal legislatore.
Tuttavia, l’esperienza processuale suggerisce un altro passaggio che dovrebbe integrare il dato normativo che riguarda la risarcibilità diretta da parte del compagnia assicuratrice a favore del viaggiatore.
Se, dunque, ciascun operatore fosse dotato di una polizza, così come richiesta dalla Regione Lombardia, che non si limiti alla copertura di cui alla CCV, e se venisse consentito al consumatore l’azione diretta nei confronti delle assicurazioni, si verrebbero ad ingenerare effetti benefici a catena, con conseguenze rivoluzionarie:
1.innanzitutto, la mancanza di detta polizza impedirebbe ai tour operator o agenti di viaggio non “solidi” di entrare nel mercato
2.il consumatore avrebbe la possibilità di rivolgersi all’operatore, o all’agenzia, chiamando in giudizio anche la compagnia assicuratrice
3.l’eccessiva “sinistrosità” da parte dell’operatore, o dell’agenzia, legittimerebbe la compagnia assicuratrice a non rinnovare la polizza, ripulendo così il mercato da quei soggetti impossibilitati a garantire la propria professionalità verso i propri clienti;
4.il fondo di garanzia non avrebbe più alcuna ragione di esistere nella forma attuale.
Se questo tipo di garanzia, che in realtà in molti campi è già a regime, dovesse essere estesa a vettori, albergatori e a tutto il mercato turistico, si otterrebbe il risultato di metterlo in sicurezza senza costi pubblici, affidando al privato (leggasi Compagnie Assicuratrici) il giudizio di affidabilità nei confronti dell’operatore.
Queste considerazioni, che a prima vista possono sembrare rivoluzionarie (nel bene o nel male) in realtà sono in gran parte previste dalle varie norme che regolano i singoli settori di cui i mercato del turismo si compone e l’intervento legislativo servirebbe a coordinare le varie discipline e ad integrarle dove occorre.
Tuttavia, l’anello debole di questo sistema, come spesso Autotutela ha potuto constatare, rimane l’azione di vigilanza e controllo che, per sua natura e vicinanza al territorio, non può che essere esercitata dalle Province.
Avv.to FABRIZIO STEFANELLI – Ufficio Legale di Autotutela
Fonte:Autotutela
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