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FONDO DI GARANZIA, NO GRAZIE
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FONDO DI GARANZIA, NO GRAZIE
FONDO DI GARANZIA? NO, GRAZIE.
AUTOTUTELA segnala da tempo, la totale inutilità di fatto del Fondo di Garanzia previsto dall’art. 100 del D. Lsg. 206/2005 – Codice del Consumo - e, purtroppo, i fatti le danno ragione. Probabilmente, il problema che il legislatore ha affrontato all’epoca del D.Lgs. che, ricordiamoci, trova origine nella disciplina comunitaria, non possedeva le dimensioni attuali né, con uguale probabilità, il problema era conosciuto nelle sue reali dimensioni e nella sua dinamica. Purtroppo, la crisi economico-finanziaria di questi anni ha evidenziato l’estrema fragilità del sistema di produzione-distribuzione del mercato turistico che, oggi, impone una conoscenza approfondita del medesimo e un forte pragmatismo.
E’ innanzitutto necessario prendere coscienza di una realtà, ovvero dell’impossibilità dello Stato a fare da garante, pena l’ulteriore figuraccia dei governanti che si trovano a rassicurare – senza fondamento e senza alcuno strumento per fronteggiare il problema – l’opinione pubblica.
Inoltre, i problemi di gestione e controllo del mercato sono esacerbati dall’estrema frammentarietà delle norme applicabili, diverse da regione a regione e interpretate, ancora diversamente, da provincia a provincia. Tuttavia, a parere nostro, è bene dotarsi di una buona dose di pragmatismo e spogliarsi delle bandiere che fino ad oggi sono state sventolate a vuoto. La proposta che AUTOTUTELA, di concerto con TurConsumatori, intende avanzare, si sostanzia in poche righe di dettato normativo che prendono le mosse da norme gia esistenti.
Infatti, l’art. 89 della L. della Regione Lombardia n. 15/2007 dispone che:
1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal D.Lgs. n. 206/2005 riguardo ai circuiti «tutto compreso».
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell’agenzia di viaggio e turismo.
3. L’agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività autorizzata.
AUTOTUTELA segnala da tempo, la totale inutilità di fatto del Fondo di Garanzia previsto dall’art. 100 del D. Lsg. 206/2005 – Codice del Consumo - e, purtroppo, i fatti le danno ragione. Probabilmente, il problema che il legislatore ha affrontato all’epoca del D.Lgs. che, ricordiamoci, trova origine nella disciplina comunitaria, non possedeva le dimensioni attuali né, con uguale probabilità, il problema era conosciuto nelle sue reali dimensioni e nella sua dinamica. Purtroppo, la crisi economico-finanziaria di questi anni ha evidenziato l’estrema fragilità del sistema di produzione-distribuzione del mercato turistico che, oggi, impone una conoscenza approfondita del medesimo e un forte pragmatismo.
E’ innanzitutto necessario prendere coscienza di una realtà, ovvero dell’impossibilità dello Stato a fare da garante, pena l’ulteriore figuraccia dei governanti che si trovano a rassicurare – senza fondamento e senza alcuno strumento per fronteggiare il problema – l’opinione pubblica.
Inoltre, i problemi di gestione e controllo del mercato sono esacerbati dall’estrema frammentarietà delle norme applicabili, diverse da regione a regione e interpretate, ancora diversamente, da provincia a provincia. Tuttavia, a parere nostro, è bene dotarsi di una buona dose di pragmatismo e spogliarsi delle bandiere che fino ad oggi sono state sventolate a vuoto. La proposta che AUTOTUTELA, di concerto con TurConsumatori, intende avanzare, si sostanzia in poche righe di dettato normativo che prendono le mosse da norme gia esistenti.
Infatti, l’art. 89 della L. della Regione Lombardia n. 15/2007 dispone che:
1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal D.Lgs. n. 206/2005 riguardo ai circuiti «tutto compreso».
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell’agenzia di viaggio e turismo.
3. L’agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività autorizzata.
fio- Sostenitore
- Numero di messaggi : 3168
Data d'iscrizione : 21.04.09
Età : 74
Località : Como-Malindi-Africa
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